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ASSUNZIONI E SGRAVI

ASSUNZIONI UNDER 35 E OVER 50

ASSUNZIONI UNDER 35 E OVER 50

ASSUNZIONI UNDER 35 (articolo 1, co. 100-107, Legge 205/2017)

Sicuramente è l’incentivo più interessante, in primis perché non soggiace al limite del de minimis, non essendo considerato un aiuto di Stato e, poi, perché permette una decontribuzione consistente per i tre anni successivi all’assunzione.

Si tratta di un esonero contributivo stabile, in quanto non è prevista una scadenza al suo utilizzo. I datori di lavoro interessati sono esclusivamente quelli privati (imprese, studi professionali, associazioni, fondazioni, ONLUS, enti pubblici economici, ecc.).

Entrando nel merito dell’agevolazione, questa può essere richiesta qualora si assuma, con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tutele crescenti (no con contratto di apprendistato), un giovane di età inferiore a 35 anni (fino a 34 anni e 364 giorni). L’esonero contributivo spetta anche per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, ancorché la somministrazione sia resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato.

Dal 2021 il bonus è fruibile soltanto qualora il giovane assunto sia un “under 30”.

L’incentivo vige anche in caso di trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato del contratto (in questo caso il giovane deve essere in possesso del requisito anagrafico al momento della trasformazione del rapporto di lavoro).

Un ulteriore requisito soggettivo, in capo al giovane, è rappresentato dal fatto che non deve essere mai stato occupato a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro.

Una volta effettuata l’assunzione (o la trasformazione), l’agevolazione rappresenta una riduzione, per i successivi 36 mesi del 50% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche), entro il massimale di 3.000 euro su base annua (riparametrato e applicato su base mensile).

 

 

ASSUNZIONI OVER 50 (articolo 4, commi 8-11, della legge n. 92/12)

In caso di assunzione di lavoratori di età superiore a 50 anni, disoccupati da almeno 12 mesi, il datore di lavoro ha diritto ad una riduzione dell’aliquota contributiva a suo carico nella misura del 50%, per un periodo variabile a seconda del tipo di contratto stipulato e precisamente, per:

- 12 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato;

- 18 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato;

- 18 mesi complessivi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato trasformato in contratto a tempo indeterminato.

L’incentivo spetta al datore di lavoro solo se l’assunzione realizza un incremento netto del numero dei lavoratori dipendenti rispetto alla media dei dodici mesi precedenti.

 

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