Slide background

GESTIONE DEBITI AZIENDALI

DEFINIZIONE AGEVOLATA

DEFINIZIONE AGEVOLATA

LA ROTTAMAZIONE TER

Cos'è la definizione agevolata 2018 ("rottamazione-ter")

L’articolo 3 del Decreto Legge n. 119/2018 ha introdotto la Definizione agevolata 2018 (cosiddetta “rottamazione-ter”), aperta a tutti coloro che hanno uno o più debiti con Agenzia delle entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.

La Definizione agevolata prevede la possibilità estinguere i debiti iscritti a ruolo contenuti nelle cartelle di pagamento, versando le somme dovute senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali non si pagano gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.

Sono da aggiungere a quanto dovuto le somme maturate a favore dell’Agente della riscossione a titolo di aggio, spese per procedure esecutive e diritti di notifica.

Per usufruire della "rottamazione-ter", l’articolo 3 del Decreto Legge n. 119/2018 ha previsto la scadenza del 30 aprile 2019 come termine ultimo per presentare la dichiarazione di adesione.

Non rientrano nel beneficio della Definizione agevolata alcune tipologie di carichi, esclusi in ragione della loro natura, e in particolare quelli riferiti a:

  • recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall'Unione Europea;
  • crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
  • multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

Successivamente, Il Decreto Legge n. 34/2019 (“decreto Crescita”), convertito con modificazioni dalla L. n. 58/2019, ha riaperto i termini per aderire alla "rottamazione-ter", fissando la nuova scadenza per presentare la domanda di adesione al 31 luglio 2019. L’agevolazione ha interessato solo i debiti non ricompresi nelle dichiarazioni di adesione alla “rottamazione-ter” già presentate entro lo scorso 30 aprile.

Il D.L. n. 119/2018 ha altresì previsto l’accesso automatico ai benefici della “rottamazione-ter”, senza necessità di presentare alcuna dichiarazione di adesione, per i debiti che risultano:

  • già oggetto di “rottamazione bis” (DL 148/2017), nel caso in cui le rate del piano di definizione agevolata a suo tempo concesso, in scadenza nei mesi di luglio/settembre/ottobre 2018, siano stati regolarizzati entro il 7 dicembre 2018;
  • già oggetto di precedenti rottamazioni, indipendentemente dal pagamento delle rate del piano di definizione precedentemente concesso, ed intestati a soggetti che risultavano risiedere in uno dei Comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.

Cosa succede dopo aver presentato la domanda di adesione alla rottamazione ter


Dopo aver presentato la tua dichiarazione di adesione alla “rottamazione-ter”, l’Agenzia delle entrate-Riscossione invia una "Comunicazione":

  • di accoglimento della domanda contenente l’ammontare complessivo delle somme dovute per l’estinzione dei debiti, con l’indicazione del giorno e mese di scadenza delle rate e l’importo di ciascuna di esse, unitamente ai bollettini per il pagamento;
  • di eventuale diniego con l’evidenza delle motivazioni per le quali non è stata accolta la richiesta di Definizione agevolata.

Se hai presentato la domanda entro il 30 aprile

Entro il 30 giugno 2019 Agenzia delle entrate-Riscossione ha inviato al contribuente la risposta alla dichiarazione di adesione alla "rottamazione-ter".

Se sei rientrato automaticamente nella "rottamazione-ter"

Entro il 30 giugno 2019 Agenzia delle entrate-Riscossione ha inviato al contribuente un piano di dilazione ripartendo il debito residuo del precedente piano concesso ai sensi del DL 148/2017 (c.d. "rottamazione-bis") in 10 rate di pari importo.

Se hai presentato la domanda entro il 31 luglio

A seconda della scelta effettuata dal contribuente, il debito potrà essere estinto in un'unica soluzione, con scadenza del pagamento fissata per legge al 30 novembre 2019, oppure con un piano di dilazione che prevede:

  • fino a un massimo di 17 rate consecutive (5 anni) così suddivise: la prima rata è pari al 20% delle somme complessivamente dovute e scade il 30 novembre 2019Le restanti 16, di pari importo, sono da versare in quattro rate annuali con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020.
  • fino a un massimo di 9 rate consecutive di pari importo (3 anni), nel caso in cui per gli stessi carichi sia stata già richiesta la "rottamazione-bis", ma non risultino pagate, entro il 7 dicembre 2018, le rate di luglio, settembre e ottobre 2018. Le rate saranno così suddivise:

         - la prima rata il 30 novembre 2019;

         - le restanti otto, il 28 febbraio, il 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre degli anni 2020 e 2021.

Entro il 31 ottobre 2019 Agenzia delle entrate-Riscossione ha inviato al contribuente la risposta alla dichiarazione di adesione alla "rottamazione-ter".

Avvertenze

Agenzia delle entrate-Riscossione, limitatamente ai debiti rientranti nell’ambito applicativo della "rottamazione-ter" (c.d. "debiti definibili"), a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione:

  1. NON darà seguito alle procedure esecutive già avviate, salvo che non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
  2. NON avvierà nuove procedure cautelari o esecutive, mentre resteranno attivi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della domanda.

La legge prevede inoltre che, vengano sospesi:

  • i termini di prescrizione e decadenza dei carichi inseriti nella domanda;
  • gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni.

Se hai presentato la domanda di adesione dopo il 30 aprile ed entro il 31 luglio 2019

Agenzia delle entrate-Riscossione, come previsto dal DL n. 34/2019 (decreto Crescita), ha inviato entro il 31 ottobre 2019 la "Comunicazione delle somme dovute" relativamente alle dichiarazioni di adesione presentate dopo il 30 aprile 2019 ed entro il 31 luglio 2019 a seguito della riapertura dei termini di presentazione, per informarti su:

  • accoglimento o eventuale rigetto della dichiarazione di adesione;
  • eventuali carichi che non possono rientrare nella Definizione agevolata;
  • importo/i da pagare;
  • data/e entro cui effettuare il pagamento.

Per tutti coloro che ricevono la "Comunicazione delle somme dovute" relativa alla "rottamazione-ter"sono previste 5 differenti tipologie di lettere: 

  • AT - Accoglimento totale della tua richiesta: i debiti contenuti nella dichiarazione di adesione presentata sono interamente “rottamabili” e nella lettera è indicato l’importo da pagare a titolo di Definizione agevolata.
  • AP - Accoglimento parziale della tua richiesta: i debiti contenuti nella dichiarazione di adesione presentata sono in parte “rottamabili” e in parte “non rottamabili”. Per entrambe le tipologie nella lettera è indicato l’importo da pagare.
  • AD - I debiti contenuti nella dichiarazione di adesione presentata sono interamente “rottamabili” e nessun importo risulta dovuto; pertanto nella lettera non è indicato alcun importo da pagare a titolo di Definizione agevolata.
  • AX - I debiti contenuti nella dichiarazione di adesione presentata sono in parte “rottamabili” e nessun importo risulta dovuto; pertanto nella lettera non è indicato alcun importo da pagare a titolo di Definizione agevolata. Sono presenti inoltre debiti in parte “non rottamabili” per i quali invece è indicato l’importo da pagare.
  • RI Rigettoi debiti contenuti nella dichiarazione di adesione presentata non sono "rottamabili" e nella lettera è indicato l’importo da pagare. 

La specifica tipologia di lettera è desumibile dal codice (AT, AP, AD, AX, RI) riportato in prima pagina nel campo “Documento rif.”

In caso di accoglimento della dichiarazione di adesione, relativamente ai debiti per i quali vi è un importo da pagare a titolo di Definizione agevolata (lettere tipo AT e AP), la Comunicazione contiene il piano con la ripartizione dell’importo dovuto in base alla soluzione rateale richiesta al momento dell’adesione (fino ad un massimo di 17 rate).  

La prima rata, pari al 20% dell’importo complessivamente dovuto, scade il 30 novembre 2019, le restanti scadono il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno.

Si ricorda che la scadenza del 30 novembre, coincidente con la giornata festiva del sabato, slitta a lunedì 2 dicembre.

Nel caso in cui il piano sia ripartito in più di dieci rate, il contribuente riceve i primi 10 bollettini (allegati alla Comunicazione) per il pagamento delle prime dieci rate.

Prima della scadenza dell’undicesima rata, Agenzia delle entrate-Riscossione invierà gli ulteriori bollettini da utilizzare per i pagamenti successivi (dalla undicesima in poi).

Nel caso in cui il contribuente abbia presentato più di una dichiarazione di adesione l’Agente della riscossione ha inviato, per ciascuna, una specifica comunicazione.

Se hai presentato la domanda di adesione entro il 30 aprile 2019

Agenzia delle entrate-Riscossione, come previsto dal Dl 119/2018, ha inviato entro il 30 giugno 2019 la "Comunicazione delle somme dovute", la "Comunicazione-ter", per informarti su:

  • - accoglimento o eventuale rigetto della dichiarazione di adesione;
  • - eventuali carichi che non possono rientrare nella Definizione agevolata;
  • - importo/i da pagare;
  • - data/e entro cui effettuare il pagamento.

Per tutti coloro che hanno ricevuto la “Comunicazione delle somme dovute” riferita a dichiarazioni presentate entro il 30 aprile 2019, sono sempre previste 5 differenti tipologie di lettere così come evidenziato sopra per l’altra Comunicazione.

In caso di accoglimento della dichiarazione di adesione, relativamente ai debiti per i quali vi è un importo da pagare a titolo di Definizione agevolata (lettere tipo AT e AP), la Comunicazione contiene il piano con la ripartizione dell’importo dovuto in base alla soluzione rateale richiesta al momento dell’adesione (fino ad un massimo di 18 rate).  

L’art. 37 del Decreto Legge n. 124 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 2019, stabilisce la riapertura al 30 novembre per il pagamento della prima o unica rata scaduta lo scorso 31 luglio (art. 3, comma 2, lettere a) e b), 21,22,23,24, del D.L. n. 119/2018, convertito con modificazioni dalla Legge n. 136).

La prima e la seconda rata (ciascuna pari al 10% dell’importo dovuto) dovranno essere saldate entro il 30 novembre  2019 utilizzando i bollettini già ricevuti.

Si ricorda che la scadenza del 30 novembre, coincidente con la giornata festiva del sabato, slitta a lunedì 2 dicembre.

Le restanti rate scadranno il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno.

Grazie alle previsioni dell’art. 37, anche coloro che hanno saldato la prima o unica rata oltre il termine previsto del 31 luglio, non perderanno i benefici della “rottamazione-ter” e potranno proseguire, laddove previsto, con il piano dei pagamenti.

Nel caso in cui il piano sia ripartito in più di dieci rate, il contribuente riceve i primi 10 bollettini (allegati alla Comunicazione) per il pagamento delle prime dieci rate.

Prima della scadenza dell’undicesima rata, Agenzia delle entrate-Riscossione invierà gli ulteriori bollettini da utilizzare per i pagamenti successivi (dalla undicesima in poi).

Se sei rientrato automaticamente nella "rottamazione-ter" in seguito alla rottamazione-bis

Agenzia delle entrate-Riscossione ha predisposto poi la specifica tipologia di lettera “23” con ripartizione automatica, così come previsto dalla legge, dell’importo residuo ancora dovuto a titolo di Definizione agevolata, in 10 rate di pari importo unitamente ai bollettini per effettuare il pagamento.

L’art. 37 del Decreto Legge n. 124 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 2019, stabilisce la riapertura al 30 novembre per il pagamento della prima o unica rata scaduta lo scorso 31 luglio (art. 3, comma 2, lettere a) e b), 21,22,23,24, del D.L. n. 119/2018, convertito con modificazioni dalla Legge n. 136).

La prima e la seconda rata dovranno essere saldate entro il 30 novembre 2019 utilizzando i bollettini già ricevuti.

Si ricorda che la scadenza del 30 novembre, coincidente con la giornata festiva del sabato, slitta a lunedì 2 dicembre.

Le restanti rate scadranno il 31 luglio e il 30 novembre degli anni successivi a decorrere dal 2020.

Questa Comunicazione riguarda tutti coloro che:

  • hanno aderito alla “rottamazione-bis” (DL 148/2017), la richiesta è stata accolta e i pagamenti delle rate in scadenza nel mese di luglio/settembre/ottobre 2018 del piano di Definizione agevolata a suo tempo concesso sono stati regolarizzati entro il 7 dicembre 2018;
  • hanno aderito alle precedenti “Definizioni” e risultavano risiedere in uno dei Comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.

IL SALDO E STRALCIO

Cos'è il saldo e stralcio

La Legge n. 145/2018 ha introdotto il “Saldo e stralcio” delle cartelle, ossia una riduzione delle somme dovute, per i contribuenti in grave e comprovata difficoltà economica. L’agevolazione riguarda solo le persone fisiche e alcune tipologie di debiti riferiti a carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.

Si tratta dei carichi derivanti dagli omessi versamenti dovuti in autoliquidazione, in base alle dichiarazioni annuali, e quelli derivanti dai contributi previdenziali dovuti dagli iscritti alle casse professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi Inps.

Per i carichi derivanti dall'omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali, l'applicabilità al saldo e stralcio è subordinata all'approvazione di un'apposita delibera che ciascuna Cassa dovrà pubblicare, sul proprio sito internet istituzionale, entro il 16 settembre 2019, dandone altresì comunicazione, entro la stessa data, all'Agente della riscossione mediante posta elettronica certificata.

Il "Saldo e stralcio" riguarda esclusivamente le persone fisiche che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica:

  • quando il valore ISEE riferito al proprio nucleo familiare non supera 20 mila euro;
  • quando alla data di presentazione della dichiarazione di adesione, risulta già presentata la procedura di liquidazione di cui all'art. 14-ter della legge del 27/1/2012, n. 3.

Oltre alla riduzione degli importi dovuti, il "Saldo e stralcio" prevede anche l'azzeramento di sanzioni e interessi di mora.

Per usufruire del "Saldo e stralcio, la Legge n. 145/2018 ha previsto la scadenza del 30 aprile 2019 come termine ultimo per presentare la dichiarazione di adesione.

Successivamente, Il Decreto Legge n. 34/2019 ("decreto Crescita"), convertito con modificazioni dalla L. n. 58/2019, ha riaperto i termini per aderire al "Saldo e stralcio", fissando la nuova scadenza per presentare la domanda di adesione al 31 luglio 2019. L'agevolazione ha interessato solo i debiti non ricompresi nelle dichiarazioni di adesione alla "rottamazione- ter" o al "Saldo e stralcio" già presentate entro lo scorso 30 aprile.

Cosa succede dopo aver presentato la domanda di adesione al saldo e stralcio


1. Accoglimento del "Saldo e stralcio"

Agenzia delle entrate-Riscossione, come previsto dalla legge, ha inviato entro il 31 ottobre 2019 una "Comunicazione" contenente l'ammontare complessivo delle somme dovute per l'estinzione dei debiti, con l'indicazione del giorno e mese di scadenza delle rate e l'importo di ciascuna di esse, unitamente ai bollettini per il pagamento.

A seconda della scelta effettuata dal contribuente, il debito potrà essere estinto in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2019, oppure in 5 rate così suddivise:

  • - 35% con scadenza il 30 novembre 2019;
  • - 20% con scadenza il 31 marzo 2020;
  • - 15% con scadenza il 31 luglio 2020;
  • - 15% con scadenza il 31 marzo 2021;
  • -  il restante 15% con scadenza il 31 luglio 2021.

2. Mancato accoglimento del "Saldo e stralcio"

Agenzia delle entrate-Riscossione, come previsto dalla legge, ha inviato entro il 31 ottobre 2019 una "Comunicazione" con la quale ha motivato il mancato accoglimento della domanda di adesione al "Saldo e stralcio".

Laddove, nella stessa domanda siano ricompresi debiti definibili ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 119/2018, nella stessa Comunicazione il contribuente sarà informato dell'automatica inclusione nei benefici della Definizione agevolata 2018 (c.d. "rottamazione-ter") fornendo altresì l'ammontare complessivo delle somme dovute per l'estinzione dei debiti, con l'indicazione del giorno e mese di scadenza delle rate e l'importo di ciascuna di esse, unitamente ai bollettini per il pagamento.

Avvertenze

Agenzia delle entrate-Riscossione, limitatamente ai debiti rientranti nell'ambito applicativo del "Saldo e stralcio" (c.d. "debiti definibili"), a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione:

  • - NON darà seguito alle procedure esecutive già avviate, salvo che non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
  • - NON avvierà nuove procedure cautelari o esecutive, mentre resteranno attivi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della domanda.

La legge prevede inoltre che vengano sospesi:

  • - i termini di prescrizione e decadenza dei carichi inseriti nella domanda;
  • - gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni.

La "Comunicazione delle somme dovute" relativa al "Saldo e stralcio" è stata inviata, così come previsto dalla legge, entro il 31 ottobre 2019.

Attenzione

La legge prevede per i debiti oggetto di richiesta di "Saldo e stralcio", l'impossibilità di richiedere, per lo stesso debito, una nuova rateizzazione.

Nel caso il debito fosse già oggetto di dilazione alla data di scadenza della prima rata del piano, la precedente rateizzazione sarà revocata e non sarà più possibile ottenerne una nuova.

Comunicazione delle somme dovute


Agenzia delle entrate-Riscossione, come previsto dalla legge, ha inviato entro il 31 ottobre 2019 la "Comunicazione dellesomme dovute" relativa alle dichiarazioni di adesione alla Definizione per estinzione dei carichi:

  1. accoglimento alla Definizione per estinzione dei carichi ai sensi della Legge n. 145/2018 (“saldo e stralcio”);
  2. diniego ai fini del “saldo e stralcio” ma accoglimento ai fini della “rottamazione-ter”, ossia la Definizione agevolata dei carichi ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge n. 119/2018;
  3. rigetto della dichiarazione di adesione, in quanto i carichi non rientrano nel “Saldo e stralcio” e neppure nell’ambito applicativo dell’art. 3 del Decreto Legge n. 119/2018 (“rottamazione-ter”), oppure sono già stati oggetto di una Comunicazione inviata entro il 30 giugno 2019 per la “rottamazione-ter”.

In caso di accoglimento della richiesta, allegati alla Comunicazione il contribuente riceve i bollettini per il pagamento dell’importo dovuto con le relative scadenze, sulla base di quanto previsto dalla legge per ciascuna misura agevolativa, nonché della soluzione rateale prescelta in fase di dichiarazione di adesione.

Per tutti coloro che hanno ricevuto la “Comunicazione delle somme dovute” relativa a dichiarazioni di adesione presentate per il “saldo e stralcio” sono previste 5 differenti tipologie di lettere:

  • AT: Accoglimento totale della tua richiesta: i carichi indicati nella dichiarazione sono interamente definibili (o per il “saldo e stralcio” o per la “rottamazione-ter”). Nella lettera è indicato l’importo da pagare per entrambe le misure agevolative e l’importo da pagare per i carichi esclusi.
  • AP: Accoglimento parziale della tua richiesta: solo una parte dei carichi indicati nella dichiarazione è definibile (o per il “saldo e stralcio” o per la “rottamazione-ter”). Nella lettera è indicato l’importo da pagare per entrambe le misure agevolative e l’importo da pagare per i carichi esclusi.
  • AD: i carichi indicati nella dichiarazione sono definibili (o per il “saldo e stralcio” o per la “rottamazione-ter”) e per entrambe le misure agevolative nessun importo risulta dovuto. Pertanto nella lettera non è indicato alcun importo da pagare.
  • AX: solo una parte dei carichi è definibile (o per il “saldo e stralcio” o per la “rottamazione-ter”). L’importo da pagare per entrambe le misure agevolative è pari a zero, mentre c’è un importo da pagare per i carichi esclusi dalle medesime misure.
  • RI: Rigetto tutti i carichi indicati nella dichiarazione sono esclusi dall’ambito applicativo di entrambe le misure agevolative (sia del “saldo e stralcio” o per la “rottamazione-ter”) e per gli stessi vi è un importo da pagare.

La specifica tipologia di lettera è desumibile dal codice (AT, AP, AX, AD, RI) riportato in prima pagina nel campo “Documento rif.”

Nel caso in cui il contribuente abbia presentato più di una dichiarazione di adesione, l’Agente della riscossione ha inviato, per ciascuna, una specifica Comunicazione.

Prospetto di sintesi e tabella di ripartizione delle rate

All’interno della Comunicazione è presente:

  • un “Prospetto di sintesi”, ovvero l’elenco di tutte le cartelle/avvisi contenuti nella dichiarazione di adesione;
  • una Tabella di ripartizione delle rate (per le lettere di tipo AT e AP).

La tabella è suddivisa in sezioni, in considerazione delle diverse casistiche che possono presentarsi anche in relazione al numero massimo di rate concedibili, previste dalla legge. Nel dettaglio:

  • sezione “saldo e stralcio”: presente nel caso in cui ci sia un importo da pagare a titolo di “saldo e stralcio”, per il quale è previsto un numero massimo di cinque rate;
  • sezione “rottamazione-ter”: presente nel caso in cui ci sia un importo da pagare a titolo di “rottamazione-ter”, per il quale è prevista la ripartizione automatica in 17 rate per mancato accoglimento del “saldo e stralcio”. Questo si verifica sia per assenza dei requisiti oggettivi (carichi che non rientrano nell’ambito applicativo del saldo e stralcio) e/o assenza dello stato di grave e comprovata difficoltà economica;
  • sezione “rottamazione-ter, comma 23”: presente nel caso in cui ci sia un importo da pagare a titolo di “rottamazione-ter” per carichi definibili ai sensi dell’art. 3, comma 23, del Decreto Legge n. 119/2018. È questo il caso in cui il contribuente aveva presentato a suo tempo una dichiarazione di adesione alla “rottamazione-bis” senza poi regolarizzare i pagamenti di luglio, settembre e ottobre 2018. Per i carichi rientranti in questa fattispecie e per i quali non ci sono le condizioni, analoghe a quelle sopra rappresentate, per essere ammesso al “saldo e stralcio” è prevista la ripartizione automatica in 9 rate.

Per coloro che hanno un importo da pagare per il “saldo e stralcio” è inoltre riportata, sulla stessa Comunicazione, in un apposito box informativo subito dopo il prospetto di sintesi, la misura percentuale corrispondente alla “situazione di grave e comprovata difficoltà economica” che è stata rilevata, nonché l’importo, a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione, su cui tale percentuale deve essere applicata.

L’'importo da pagare a titolo di “saldo e stralcio” è infatti calcolato sommando:
a. l’importo ottenuto applicando, alle somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, la percentuale individuata dalla legge in relazione allo stato di grave e comprovata difficoltà economica risultante dal valore ISEE presente nei sistemi informativi dell’INPS (salvo i casi di cui all’art. 1, comma 188, Legge 145/2018);

b. l’importo dovuto a titolo di aggio sulle somme di cui al precedente punto a;

c. l’importo dovuto a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica.

LA DEFINIZIONE AGEVOLATA UE

Cos'è la Definizione agevolata UE


L’articolo 5 del Decreto Legge n. 119/2018 ha esteso la Definizione agevolata ai carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 a titolo di ''risorse proprie tradizionali'' dell’Unione Europea (tariffe doganali) e di IVA riscossa all’importazione.

Si tratta di carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 a titolo di risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a) delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UEEuratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e di imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione.
La norma prevede la possibilità di estinguere i debiti iscritti a ruolo a titolo di risorse proprie UE, versando le somme dovute senza corrispondere le sanzioni.
Sono da aggiungere a quanto dovuto le somme maturate a favore dell’Agente della riscossione a titolo di aggio, spese per procedere e esecutive e diritti di notifica, oltre che un importo dovuto a titolo di interessi di mora calcolato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Che cosa succede dopo aver presentato la domanda entro il 30 aprile


A seconda della scelta effettuata dal contribuente, il debito potrà essere estinto in un'unica soluzione oppure fino a un massimo di 18 rate consecutive (5 anni), di cui le prime due (pari al 10%) nel 2019 e le restanti 16 in quattro rate annuali di pari importo.
Il pagamento dell’unica o della prima rata delle somme dovute è scaduto il 30 settembre 2019, la seconda rata scade il 30 novembre 2019 e le restanti rate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno successivo.

Agenzia delle entrate-Riscossione, limitatamente ai debiti rientranti nell’ambito applicativo della Definizione agevolata per le risorse proprie UE (c.d. “debiti definibili”):

  • - NON darà seguito alle procedure esecutive già avviate, salvo che non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo.
  • - NON avvierà nuove procedure cautelari o esecutive, mentre resteranno attivi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della domanda.

La legge prevede inoltre che, a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, siano sospesi:

  • i termini di prescrizione e decadenza dei carichi inseriti nella domanda;
  • - gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni.

Entro il 31 luglio 2019 Agenzia delle entrate-Riscossione ha inviato al contribuente la risposta alla dichiarazione di adesione alla Definizione agevolata per le risorse proprie UE.

Il D.L. n. 119/2018 prevede per coloro che hanno aderito alla Definizione agevolata per le risorse proprie UE, in caso di mancato pagamento della prima/unica rata o di quelle successive, l’impossibilità di richiedere, per lo stesso debito, una nuova rateizzazione.

Nel caso il debito fosse già oggetto di dilazione alla data di scadenza della prima rata del piano di definizione agevolata, la precedente rateizzazione sarà revocata e non sarà più possibile ottenerne una nuova.

Comunicazione delle somme dovute


La Definizione agevolata per le risorse proprie UE è entrata nella fase due. Agenzia delle entrate-Riscossione ha inviato ai contribuenti la “Comunicazione delle somme dovute” per essere informati sull’importo da pagare e sulla data/e entro cui effettuare il pagamento, ai sensi del DL 119/2018 convertito in legge (L. 136/2018).

Agenzia delle entrate-Riscossione ha inviato ai contribuenti entro lo scorso 31 luglio una “Comunicazione” per essere informati sull’importo da pagare e sulla data/e entro cui effettuare il pagamento.

Vediamo nel dettaglio la “Comunicazione” inviata per la Definizione agevolata per le risorse proprie UE.

Tutti coloro che hanno aderito entro il 30 aprile 2019 alla Definizione agevolata per le risorse proprie UE hanno ricevuto una tra le due tipologie di lettere:

  • AT - Accoglimento totale della tua richiesta: i debiti contenuti nella dichiarazione di adesione presentata sono interamente “rottamabili” e nella lettera è indicato l’importo da pagare a titolo di Definizione agevolata.
  • AD - I debiti contenuti nella dichiarazione di adesione presentata sono interamente “rottamabili” e nessun importo risulta dovuto; pertanto nella lettera non è indicato alcun importo da pagare a titolo di Definizione agevolata.

In caso di accoglimento della dichiarazione di adesione, relativamente ai debiti per i quali vi è un importo da pagare a titolo di Definizione agevolata (lettera tipo AT), la Comunicazione contiene il piano con la ripartizione dell’importo dovuto in base alla soluzione rateale richiesta al momento dell’adesione (fino ad un massimo di 18 rate). 

Nel caso in cui il piano sia ripartito in più di dieci rate, la Comunicazione contiene i primi 10 bollettini per il pagamento delle prime dieci rate.

Prima della scadenza dell’undicesima rata, Agenzia delle entrate-Riscossione invierà gli ulteriori bollettini da utilizzare per i pagamenti successivi (dalla undicesima in poi), nonché renderà disponibile sul proprio portale un apposito servizio per scaricare la copia dei bollettini.

Nel caso in cui nella stessa dichiarazione di adesione il contribuente avesse indicato anche debiti “rottamabili” ai sensi dell’art. 3 del D.L. n. 119/2018, oltre alla Comunicazione del 31 luglio relativa ai debiti della “rottamazione UE”, il contribuente ha ricevuto (in questo caso entro il 30 giugno), la Comunicazione prevista per la “rottamazione-ter”.

Si ricorda infine che:

  • alla Comunicazione è altresì allegato un modulo per richiedere al proprio Istituto di credito il pagamento delle rate tramite addebito in conto corrente;
  • la specifica tipologia di lettera è desumibile dal codice (AT, AD) riportato in prima pagina nel campo “Documento rif.”

Come pagare


Per pagare il bollettino, oltre al servizio "Paga online", (disponibile sul sito Agenzia Entrate/Riscossione e sull’APP EquiClick) è possibile utilizzare i canali telematici delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al nodo pagoPA. La lista completa dei PSP aderenti e le informazioni sui canali di pagamento attivati sono reperibili su www.agid.gov.it/pagopa.
Infine, è possibile pagare presso gli sportelli dell'Agenzia Entrate Riscossione(ex Equitalia).

Per aderire al servizio di addebito diretto su conto corrente, è necessario che la richiesta di attivazione del mandato, nel rispetto delle procedure e degli adempimenti previsti dal sistema interbancario, venga presentata alla banca del titolare del conto almeno 20 giorni prima della scadenza della rata.

Per esempio, per la prima scadenza del 30 settembre 2019 il servizio andava richiesto entro e non oltre il 10 settembre. Nel caso in cui il servizio non venisse richiesto per tempo, l‘addebito diretto sul conto corrente sarà attivo dalla rata successiva. In quest’ultimo caso il pagamento della rata in scadenza dovrà essere eseguito con una delle altre modalità.

Avvertenze


In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento di una rata della Definizione agevolata delle risorse UE, anche limitatamente a quei carichi contenuti nella Comunicazione che si è scelto di non pagare, la stessa non produce effetti e l'Agente della riscossione potrà riprendere - come prevede la legge - le azioni di recupero.

Alla data di scadenza della prima rata del piano di Definizione agevolata delle risorse UE, (30 settembre 2019), eventuali precedenti rateizzazioni sono state revocate e anche per questi debiti non sarà più possibile ottenere una nuova rateizzazione.

Sul pagamento in ritardo, il Decreto Legge n. 119/2018, convertito con modificazioni dalla Legge 136/2018, ha introdotto un’importante novità a favore del contribuente. Infatti si prevede un massimo di 5 giorni di ritardo nel pagamento rispetto alla scadenza della rata, senza incorrere in sanzioni o perdere il beneficio della Definizione agevolata.

Per saperne di più

Contatta lo studio per una consulenza

 

 

Slide background

INDIETRO

HOME

CONTATTACI

I cookie aiutano a fornire i servizi del sito. Utilizzando tali servizi, migliori la tua esperienza di navigazione nel sito.