INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI - INDUSTRIA 4.0
Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali (ex super e iper ammortamento)
Anche questa misura fa parte del “Piano Transizione 4.0” che ha riguardo, secondo gli intendimenti del MISE (Ministero dello Sviluppo Economico), alla nuova politica industriale del Paese, che dovrà essere più inclusiva possibile e attenta alla sostenibilità. Il Piano prevede una maggiore attenzione all'innovazione, agli investimenti green e per le attività di design e ideazione estetica.
Che cos'è
L’agevolazione è riservata alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020 ovvero fino al 30 giugno 2021 a condizione che, entro il 31 dicembre 2020, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione.
Consiste in un credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24.
Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, esclusi:
- i veicoli e gli altri mezzi di trasporto a motore indicati all’articolo 164, comma 1, Tuir
- i beni per i quali il decreto ministeriale del 31/12/1988 stabilisce coefficienti di ammortamento ai fini fiscali inferiori al 6,5%
- i fabbricati e le costruzioni
- i beni elencati nell’allegato 3 della legge 208/2015 (condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali naturali o dagli stabilimenti balneari e termali; condotte utilizzate dalle industrie di produzione e distribuzione di gas naturale; aerei completi di equipaggiamento; materiale rotabile, ferroviario e tramviario)
- i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti, in concessione e a tariffa, nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.
Danno accesso, al credito d’imposta in oggetto, anche gli investimenti in beni immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, di cui all’allegato B della legge 232/2016 (software, sistemi, piattaforme, applicazioni).
L’incentivo ha sostituito le precedenti discipline del super e dell’iper ammortamento che, per gli investimenti negli stessi beni, riconoscevano una maggiorazione del costo di acquisizione, permettendo una maggiore deduzione di quote di ammortamento e canoni di leasing.
A determinate condizioni, il credito di imposta in oggetto è cumulabile con altri benefici (ad es. credito imposta sud, nuova sabatini, ecc.).
Per evitare la sovrapposizione tra le diverse misure agevolative, è previsto che il credito d’imposta non spetta per:
- gli investimenti riguardanti beni diversi da quelli “Industria 4.0” effettuati tra il 1 º gennaio e il 30 giugno 2020 e per i quali, entro il 31 dicembre 2019, il venditore ha accettato l’ordine e sono stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione (in questo caso fruiscono del super ammortamento - articolo 1, Dl 34/2019)
- gli investimenti riguardanti i beni “Industria 4.0” effettuati tra il 1º gennaio e il 31 dicembre 2020 e per i quali, entro il 31 dicembre 2019, il venditore ha accettato l’ordine e sono stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione (in questo caso fruiscono, a seconda dei beni, dell’iper ammortamento o della maggiorazione del 40% - articolo 1, commi 60 e 62, legge 145/2018).
A chi spetta
Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti in Italia, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.
La fruizione del beneficio è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, e quindi al possesso del DURC regolare.
Sono escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive (articolo 9, comma 2, Dlgs n. 231/2001) e quelle in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare (regio decreto n. 267/1942), dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (Dlgs n. 14/2019) o da altre leggi speciali oppure che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di queste situazioni.
Importante:
Le Fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere, a pena revoca, l’espresso riferimento alla normativa applicata, secondo quanto segue: “Bene agevolabile ai sensi delle disposizioni previste dai commi dal 184 al 194 della Legge n.160 del 27/12/2019”. Ciò vale anche per i beni acquisiti in leasing.
Il credito d’imposta spetta anche per gli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni riguardanti beni diversi da quelli materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0” e da quelli immateriali a essi connessi (allegati A e B alla legge n. 232/2016).
Entità e utilizzo del credito d'imposta
La misura dell’agevolazione è diversa a seconda della tipologia dei beni oggetto dell’investimento:
- per i beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0” (allegato A alla legge n. 232/2016), il credito d’imposta è pari al 40% del costo, per investimenti fino a 2,5 milioni di euro, e al 20%, per la quota eccedente e fino al limite massimo di 10 milioni di euro. Per gli investimenti in leasing, si considera il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni;
- per i beni immateriali connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0” (allegato B alla legge n. 232/2016), il credito d’imposta è pari al 15%, nel limite massimo di 700mila euro di costi ammissibili;
- per i beni diversi da quelli di cui ai due punti precedenti, il credito d’imposta è pari al 6% del costo, determinato ai sensi dell’articolo 110, comma 1, lettera b), del Tuir, nel tetto di 2 milioni di costi ammissibili. Per gli investimenti in leasing, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ridotte a tre per gli investimenti in beni immateriali.
Le imprese che intendono fruire dell’agevolazione sono tenute ad effettuare una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione saranno stabiliti con apposito decreto direttoriale. La comunicazione è richiesta al solo fine di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative.
La fruizione può avvenire a decorrere:
- dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni, per gli investimenti in beni diversi da quelli “Industria 4.0”
- dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, per gli investimenti in beni “Industria 4.0”.
LA PERIZIA ASSEVERATA PER L’ACCESSO AL CREDITO D’IMPOSTA
Per beni il cui costo sia superiore a 300.000 euro, l’accesso al beneficio fiscale, è subordinato alla presentazione di una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti ai rispettivi albi professionali o di un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni posseggono caratteristiche tecniche tali da poter essere inclusi negli elenchi di cui agli allegati A e B e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Il tecnico incaricato non si limita a redigere la perizia ma ne assevera il contenuto, dichiarandone la veridicità e la correttezza e assumendosi la responsabilità di quanto dichiarato. La perizia asseverata deve essere corredata da un’analisi tecnica in cui sia descritto il bene per cui si intende accedere all’agevolazione, specificando in dettaglio il costo del bene e dei suoi componenti accessori.
A tal riguardo si precisa che è necessario conferire data certa (nei modi previsti dalla Legge) alla perizia asseverata.
L'autodichiarazione del legale rappresentante o del titolare
Per i beni strumentali di valore inferiore ai 300.000 € invece è sufficiente l’autocertificazione da parte del legale rappresentante dell’impresa. Non c’è accordo universale sul momento in cui tale autocertificazione debba essere compilata. Nel silenzio della norma sembrerebbe dunque che essa possa essere allegata al bilancio entro la data della sua approvazione (quindi entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello per il quale si fa valere il beneficio fiscale).
La lettura di alcune risposte dell’Ade a specifico interpello, al contrario, inducono ad una maggiore prudenza, suggerendo di predisporre l’autocertificazione con data certa anteriore alla chiusura dell’esercizio (quindi entro il 31 dicembre dell’anno nel quale avviene l’investimento).
NOVITA' sulle percentuali di applicazione del beneficio
Per gli investimenti in beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati (Allegato A, legge 11 dicembre 2016, n. 232 – ex Iper ammortamento) il credito d’imposta per il 2021 è riconosciuto nella misura del:
- 50% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro
- 30% per gli investimenti compresi tra 2,5 milioni di euro e 10 milioni di euro
- 10% per gli investimenti compresi tra 10 milioni di euro e 20 milioni di euro.
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