NUOVI INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO
CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI NELLE REGIONI DEL MEZZOGIORNO
La legge di Bilancio 2020 ha prorogato fino al 31/12/2020 il credito d’imposta per nuovi investimenti effettuati dalle imprese, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie, destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio delle regioni del Mezzogiorno.
Premessa
Normativa del 2016
Il “credito di imposta per gli investimenti nel mezzogiorno” è stato istituito dall’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge stabilità 2016). a favore delle imprese che effettuano l’acquisizione di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo, per gli investimenti realizzati dal 01/01/2016 e fino al 31/12/2019.
La normativa del 2016 prevedeva limiti di investimento e aliquote, su cui calcolare il credito d'imposta, diversi e più bassi rispetto a quanto in vigore attualmente.
Modifica normativa a partire dal 2017 in vigore a tutt'oggi
Con la Legge 27 febbraio 2017, n. 18 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2017), di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, sono state apportate modifiche alla previgente normativa per gli investimenti realizzati a far data 01/03/2017.
La normativa previgente, infatti, prevedeva un credito d’imposta nella misura massima del: 20% per le piccole imprese, 15 % per le medie imprese e 10 % per le grandi imprese, da calcolare sull'ammontare dell'investimento effettuato dall'impresa.
Con la nuova normativa, invece, sono state aumentate le aliquote per tutti i tipi di impresa (piccole, medie e grandi), che pertanto, dal primo marzo 2017, raggiungono la misura massima del:
- 45 % per le piccole imprese
- 35 % per le medie imprese
- 25 % per le grandi imprese.
L’ammontare massimo di ciascun progetto di investimento è stato, anch'esso, aumentato e stabilito a 3 milioni di euro per le piccole imprese, a 10 milioni per le medie imprese e a 15 milioni per le grandi imprese. Così secondo la nuova rimodulazione, sull'ammontare dell'investimento effettuato (nei limiti massimi appena detti) si applicherà la percentuale di riferimento (25%, 35 o 45%) e si andrà a calcolare il credito d'imposta spettante.
Secondo la circolare n. 12/2017 dell'Agenzia delle Entrate, nel caso in cui l’investimento abbia avuto inizio prima del 1 marzo 2017 e si sia concluso successivamente, i nuovi limiti trovano applicazione per l’intero progetto d’investimento.
La norma non prevede un importo minimo dell’investimento da realizzare, ne all’interno di ciascun anno interessato, né complessivamente, con riferimento all’intero programma di investimento.
Per fruire del credito d’imposta, i soggetti interessati devono presentare all’Agenzia delle entrate un’apposita comunicazione nella quale devono essere indicati i dati degli investimenti agevolabili e del credito d’imposta del quale è richiesta l’autorizzazione alla fruizione.
L’autorizzazione (nulla osta) o meno alla fruizione del credito d’imposta è comunicata dall’Agenzia delle entrate in via telematica mediante un’apposita ricevuta.
Possesso del DURC
Si evidenzia che per le imprese, la fruizione del credito d’imposta in questione è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Il corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori (certificato con il possesso del DURC), è richiesto, pertanto, quale condizione necessaria per accedere al beneficio del credito di imposta in argomento.
ATTENZIONE - IMPRESE E SETTORI ESCLUSI
L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. L'agevolazione, inoltre, non si applica ai professionisti e alle imprese in difficoltà'. Per i crediti d'imposta Sisma e ZES sono esclusi dal beneficio anche i soggetti che operano nei settori dell'agricoltura e della pesca e acquacoltura.
Natura dei beni e natura dell’investimento
Sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio.
Gli investimenti, quindi, devono consistere in macchinari, impianti e attrezzature varie. Rientrano tra i beni agevolabili anche quelli acquisiti mediante leasing finanziario con acquisto finale.
Non sono agevolabili i beni mobili, i beni usati (la norma prevede solo beni nuovi), il rifacimento dell’impianto elettrico, realizzato su beni di terzi, qualora non costituisca impianto autonomo facilmente asportabile, i beni costituenti manutenzione ordinaria come la sostituzione dei sanitari, come la sostituzione di un motore ed i ricambi per i macchinari; i beni utilizzabili nell’ambito di una attività (ad es. il trasporto di cose) che per espressa previsione normativa, non possono dar luogo ad investimenti da cui possa originare il credito di imposta.
Sono esclusi dall'agevolazione i beni merce destinati alla vendita, beni assemblati o concessi in comodato d'uso.
Non sono agevolabili in quanto inclusi nella voce B.II.4 “altri beni”, gli investimenti in:
➢ Mobili (ad esempio: mobili, arredi e dotazioni di ufficio, mobili e dotazioni di laboratorio, di officina, di magazzino e di reparto, mobili e dotazioni per mense, servizi sanitari ed assistenziali);
➢ Macchine d’ufficio (ad esempio: macchine ordinarie ed elettroniche)
➢ Automezzi (ad esempio: autovetture, autocarri leggeri, altri automezzi, motoveicoli e simili, mezzi di trasporto interni).
Non sono altresì agevolabili, in quanto espressamente escluse, le immobilizzazioni immateriali di cui alla voce B.I dell’Attivo di Stato Patrimoniale ex art. 2424 c.c..
I beni devono essere nuovi. Eventuali beni “complessi” realizzati in parte con beni usati possono essere agevolabili solo a condizione che il costo sostenuto per i beni usati che li compongono non sia prevalente rispetto a quello dei beni nuovi.
Quanto ad ulteriori requisiti dei beni agevolabili, il riferimento del comma 98 ai “beni strumentali” comporta che i beni oggetto di investimento devono caratterizzarsi per il requisito della “strumentalità” rispetto all’attività esercitata dall’impresa beneficiaria del credito d’imposta. I beni, conseguentemente, devono essere di uso durevole ed atti ad essere impiegati come strumenti di produzione all’interno del processo produttivo dell’impresa. Sono pertanto esclusi i beni autonomamente destinati alla vendita (cd. beni merce), come pure quelli trasformati o assemblati per l’ottenimento di prodotti destinati alla vendita.
Si ritengono ugualmente esclusi i materiali di consumo. Sono esclusi tutti gli investimenti che non realizzano una fattispecie di investimento iniziale (e,quindi, esclusa la semplice sostituzione di singoli beni strumentali).
Non tutti i nuovi investimenti sono agevolabili; occorre che il nuovo investimento determini almeno una delle seguenti condizioni:
a) Creazione di un nuovo stabilimento;
b) Ampliamento capacità produttiva di uno stabilimento già esistente;
c) Diversificazione produttiva, con creazione di un prodotto mai fabbricato precedentemente o con un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente.
Controlli e aspetti sanzionatori
Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si accerti l’indebita fruizione, anche parziale, del credito d’imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa dell’inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l’importo fruito, l’Agenzia delle Entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.
In particolare:
- in caso di utilizzo del credito d’imposta in misura superiore a quella spettante, si applica la sanzione pari al 30% del credito utilizzato;
- in caso di utilizzo in compensazione di un credito d’imposta inesistente, si applica la sanzione dal 100% al 200% della misura del credito stesso, senza possibilità di applicare la definizione agevolata.
Aspetti penali nel caso di utilizzo indebito
Si rammenta che l’articolo 10–quater (indebita compensazione) del D.Lgs. 74/2000 differenzia la sanzione per compensazione di crediti non spettanti dalla sanzione per la compensazione di crediti inesistenti.
Il decreto delegato di riforma del sistema sanzionatorio penale differenzia la condotta penalmente rilevante:
- per i crediti non spettanti resta tutto inalterato e quindi la pena rimane la reclusione da sei mesi a due anni;
- per i crediti inesistenti, invece, la sanzione viene aumentata prevedendo la reclusione da 1 anno e sei mesi a 6 anni.
Tale differenziazione è giustificata dal fatto che, l'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti, rispetto a quelli non spettanti, è considerata una fattispecie estremamente offensiva.
L'inesistenza presuppone, infatti, che il soggetto abbia agito con un intento fraudolento sicuramente maggiore, creando artatamente ed ad hoc crediti mai esistiti al solo fine di non versare le imposte dovute.
Ravvedimento operoso
Da ultimo si segnala che è possibile avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso, prima che siano stati notificati atti di recupero e/o accertamenti, beneficiando di una notevole riduzione delle sanzioni dovute a seguito dell'indebito utilizzo del credito in compensazione.
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