RICERCA E SVILUPPO
Credito d’imposta R&S
Anche questa misura fa parte del “Piano Transizione 4.0” che ha riguardo, secondo gli intendimenti del MISE (Ministero dello Sviluppo Economico), alla nuova politica industriale del Paese, che dovrà essere più inclusiva possibile e attenta alla sostenibilità. Il Piano prevede una maggiore attenzione all'innovazione, agli investimenti green e per le attività di design e ideazione estetica.
A cosa serve
Questa misura serve da stimolo alla spesa privata in Ricerca e Sviluppo per innovare processi e prodotti e garantire la competitività futura delle imprese.
Quali vantaggi
Il credito d’imposta R&S è pari al 50% delle spese incrementali in Ricerca e Sviluppo, computate su una base fissa data dalla media delle spese in Ricerca e Sviluppo negli anni 2012-2014.
Il credito può essere utilizzato a copertura di un ampio insieme di imposte e contributi.
Sono agevolabili tutte le spese relative a ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale: costi per personale altamente qualificato e tecnico, contratti di ricerca con università, enti di ricerca, imprese, start up e PMI innovative, quote di ammortamento di strumenti e attrezzature di laboratorio, competenze tecniche e privative industriali utilizzate per la ricerca.
La misura è applicabile per le spese in Ricerca e Sviluppo che saranno sostenute nel periodo 2017-2020.
Il beneficio è cumulabile con:
- Superammortamento e Iperammortamento
- Nuova Sabatini
- Patent Box
- Incentivi alla patrimonializzazione delle imprese (ACE)
- Incentivi agli investimenti in Start up e PMI innovative
- Fondo Centrale di Garanzia
A chi si rivolge - Ambito di applicazione soggettivo
Posso accedere al beneficio tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa (imprese, enti non commerciali, consorzi e reti d’impresa), indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano. Il credito d’imposta è attribuito a tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020.
Come si accede
Automaticamente in fase di redazione di bilancio, indicando le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi, nel quadro RU del modello Unico.
Sussiste l’obbligo di documentazione contabile certificata oltre che di relazioni tecniche che documentino l’attività di ricerca e sviluppo.
Possesso del DURC
Si evidenzia che per le imprese, la fruizione del credito d’imposta in questione è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Il corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori (certificato con il possesso del DURC), è richiesto, pertanto, quale condizione necessaria per accedere al beneficio del credito di imposta in argomento.
Come funziona
Le imprese che effettuano investimenti in ricerca e sviluppo avranno la possibilità - per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 - di ottenere un’agevolazione fiscale, sotto forma di credito d’imposta.
Il bonus, come già detto, è riconosciuto a tutte le imprese, indipendentemente dalle dimensioni aziendali, dalla forma giuridica, dal settore di attività e dal regime contabile adottato.
Il meccanismo di calcolo del credito d’imposta è di tipo incrementale: spetta sulle spese sostenute in ciascun periodo di imposta agevolato in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei 3 periodi imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015 (quindi, con riferimento ad una media “fissa” relativa agli anni 2012, 2013 e 2014), ovvero dalla costituzione se questa è avvenuta da meno di tre anni.
Il credito d’imposta spetta fino a un importo massimo annuale di 5 milioni per ciascun beneficiario ed è riconosciuto a condizione che la spesa complessiva per investimenti in ricerca e sviluppo effettuata in ciascun periodo d’imposta in relazione al quale si intende fruire dell’agevolazione ammonti almeno a 30.000 euro (investimento minimo).
L’agevolazione ha carattere automatico: per ottenerla non occorre un’autorizzazione, ma è sufficiente indicarla nella dichiarazione dei redditi.
Il bonus è utilizzabile esclusivamente in compensazione con modello F24 dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti.
Quali tipologie di spese sono agevolate - Ambito di applicazione oggettivo
Il credito d’imposta si applica alle sole attività di “ricerca e sviluppo” (R&S). Il perimetro del concetto di R&S viene definito con i criteri stabiliti nel Manuale di Frascati 2015 dell’OCSE “Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development”, richiamato al punto 75 della Comunicazione della Commissione Europea “Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione” (2014/C 198/01), fonte giuridica dell’art.3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145.
Solo nel caso in cui l’attività posta in essere rientri nel perimetro della R&S, allora si può valutare a quale tipologia di attività ammissibili essa possa essere ricondotta, tra quelle in elenco all’art.3, comma 4 del DL 145/2013 e all’art.2 del decreto attuativo. Investimenti in R&S agevolabili (art. 2 DM):
a. lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o usi commerciali diretti [cd. “ricerca fondamentale”];
b. ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, a esclusione dei prototipi di cui alla lettera c) [cd. “ricerca industriale”];
c. acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l’elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, inclusi gli studi di fattibilità, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida [cd. “sviluppo sperimentale”];
d. produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali. Non si considerano attività di R&S: le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.
Controlli e aspetti sanzionatori
Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si accerti l’indebita fruizione, anche parziale, del credito d’imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa dell’inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l’importo fruito, l’Agenzia delle Entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.
In particolare:
- in caso di utilizzo del credito d’imposta in misura superiore a quella spettante, si applica la sanzione pari al 30% del credito utilizzato;
- in caso di utilizzo in compensazione di un credito d’imposta inesistente, si applica la sanzione dal 100% al 200% della misura del credito stesso, senza possibilità di applicare la definizione agevolata.
Aspetti penali nel caso di utilizzo indebito
Si rammenta che l’articolo 10–quater (indebita compensazione) del D.Lgs. 74/2000 differenzia la sanzione per compensazione di crediti non spettanti dalla sanzione per la compensazione di crediti inesistenti.
Il decreto delegato di riforma del sistema sanzionatorio penale differenzia la condotta penalmente rilevante:
- per i crediti non spettanti resta tutto inalterato e quindi la pena rimane la reclusione da sei mesi a due anni;
- per i crediti inesistenti, invece, la sanzione viene aumentata prevedendo la reclusione da 1 anno e sei mesi a 6 anni.
Tale differenziazione è giustificata dal fatto che, l'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti, rispetto a quelli non spettanti, è considerata una fattispecie estremamente offensiva.
L'inesistenza presuppone, infatti, che il soggetto abbia agito con un intento fraudolento sicuramente maggiore, creando artatamente ed ad hoc crediti mai esistiti al solo fine di non versare le imposte dovute.
Comunicazione al MISE
Le imprese che intendono fruire dell’agevolazione sono tenute ad effettuare una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione saranno stabiliti con apposito decreto direttoriale. La comunicazione è richiesta al solo fine di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative.
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