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AGEVOLAZIONI IMPRESE

IMPRESA 4.0 TRANSIZIONE

IMPRESA 4.0 TRANSIZIONE

Transizione 4.0

Il Piano Transizione 4.0 (derivante dai Piani Industria e Impresa 4.0) è la nuova politica industriale del Paese, voluta dal MISE (Ministero dello Sviluppo Economico), più inclusiva e attenta alla sostenibilità.

In particolare, il Piano prevede una maggiore attenzione all'innovazione, agli investimenti green e per le attività di design e ideazione estetica.

Le principali azioni del Piano sono le seguenti:

  • Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali (vedi apposita sezione dedicata in questo sito – da Agevolazioni Imprese).
  • Credito d'imposta ricerca, sviluppo, innovazione e design (vedi apposita sezione dedicata in questo sito – da Agevolazioni Imprese).
  • Credito d'imposta formazione (vedi apposita sezione dedicata in questo sito – da Agevolazioni Imprese – Altre misure).

Ma, accanto alle misure anzidette, il MISE ha previsto ulteriori forme di assistenza finanziaria tra le quali:

  • la Nuova Sabatini;
  • il Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie imprese;
  • Voucher consulenza innovazione;
  • Patent box;
  • Macchinari innovativi (previsto per specifici settori).

In questa sede, si vanno a presentare, in maniera sintetica, le prime due tipologie di strumenti finanziari dell'elenco su riportato, vale a dire la Nuova Sabatini e il Fondo di Garanzia per PMI. Ciò, in considerazione della maggiore presenza, nell'ambito di queste due misure, di settori economici interessati, e dunque, di un maggior numero di imprese che potenzialmente potrebbero richiedere i due benefici appresso specificati.

 

LA NUOVA SABATINI

Cos'è

La misura Beni strumentali - "Nuova Sabatini" -  è un’agevolazione messa a disposizione dal Ministero dello sviluppo economico con l’obiettivo di facilitare l’accesso al credito delle imprese e accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese.

La misura sostiene gli investimenti per acquistare o acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali.

 

A chi si rivolge

Possono beneficiare dell’agevolazione le micro, piccole e medie imprese (PMI) che alla data di presentazione della domanda:

    • sono regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese o nel Registro delle imprese di pesca;
    • sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
    • non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti considerati illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
    • non si trovano in condizioni tali da risultare imprese in difficoltà;
    • hanno sede in uno Stato Membro purché provvedano all’apertura di una sede operativa in Italia entro il termine previsto per l’ultimazione dell’investimento.

 

Settori ammessi

Sono ammessi tutti i settori produttivi, inclusi agricoltura e pesca, ad eccezione dei seguenti:

  • attività finanziarie e assicurative;
  • attività connesse all’esportazione e per gli interventi subordinati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione.

 

Cosa finanzia

Finanzia l’acquisizione di:

  • impianti e macchinari;
  • attrezzature industriali e commerciali e altri beni;
  • nonché a software e tecnologie digitali. 

Non sono in ogni caso ammissibili le spese relative a terreni e fabbricati, relative a beni usati o rigenerati, nonché riferibili a “immobilizzazioni in corso e acconti”

  • Gli investimenti devono soddisfare i seguenti requisiti:
    autonomia funzionale dei beni, non essendo ammesso il finanziamento di componenti o parti di macchinari che non soddisfano tale requisito;
  • correlazione dei beni, oggetto dell’agevolazione, all’attività produttiva svolta dall’impresa.

 

Le agevolazioni

Consistono nella concessione da parte di banche e intermediari finanziari (aderenti alla convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico, l’Associazione Bancaria Italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.A.), di finanziamenti alle micro, piccole e medie imprese per sostenere gli investimenti previsti dalla misura, nonché di un contributo da parte del Ministero dello sviluppo economico rapportato agli interessi sui predetti finanziamenti

L’investimento può essere interamente coperto dal finanziamento bancario (o leasing)

  • Il finanziamento, che può essere assistito dalla garanzia del “Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese” fino all’80% dell’ammontare del finanziamento stesso, deve essere:
    di durata non superiore a 5 anni;
  • di importo compreso tra 20.000 euro e 4 milioni di euro;
  • interamente utilizzato per coprire gli investimenti ammissibili.

Il contributo del Ministero dello sviluppo economico è un contributo il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento, ad un tasso d’interesse annuo pari al:

  • 2,75% per gli investimenti ordinari;
  • 3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (investimenti in tecnologie cd. “industria 4.0”).

 

Iter da seguire

La PMI presenta alla banca o all’intermediario finanziario, unitamente alla richiesta di finanziamento, la domanda di accesso al contributo ministeriale, attestando il possesso dei requisiti e l'aderenza degli investimenti alle previsioni di legge.

La banca/intermediario finanziario verifica la regolarità formale e la completezza della documentazione trasmessa dalla PMI, nonché la sussistenza dei requisiti di natura soggettiva relativi alla dimensione di impresa e, sulla base delle domande pervenute, trasmette al Ministero richiesta di prenotazione delle risorse relative al contributo.

La banca/intermediario finanziario che decida di concedere il finanziamento alla PMI, adotta la relativa delibera e la trasmette al Ministero.

Il Ministero adotta il provvedimento di concessione del contributo, con l’indicazione dell’ammontare degli investimenti ammissibili.

La banca/intermediario finanziario si impegna a stipulare il contratto di finanziamento con la PMI e ad erogare alla stessa il finanziamento.

 

Il FONDO DI GARANZIA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI)

Il Fondo di Garanzia per le PMI è uno strumento istituito con Legge n. 662/96 (art. 2, comma 100, lettera a) e operativo dal 2000.

La sua finalità è quella di favorire l’accesso alle fonti finanziarie delle piccole e medie imprese mediante la concessione di una garanzia pubblica che si affianca e spesso si sostituisce alle garanzie reali  portate dalle imprese.

Grazie al Fondo, l’impresa ha la concreta possibilità di ottenere finanziamenti senza garanzie aggiuntive (e quindi senza costi di fidejussioni o polizze assicurative) sugli importi garantiti dal Fondo.

Il Fondo che non offre comunque contributi in denaro.

Secondo le ultime rilevazioni, oltre il 99% delle imprese ha avuto accesso al finanziamento con la copertura del Fondo in assenza della presentazione di garanzie reali.

Il meccanismo di funzionamento del Fondo genera un importante effetto leva, in grado di agire da moltiplicatore delle risorse pubbliche, configurandosi come un efficace strumento di politica industriale che presenta un rapporto costi/benefici inferiore a qualsiasi altra agevolazione: per ogni euro del Fondo si attivano circa 16 euro di finanziamenti  per le PMI.

È, inoltre, un fondo rotativo che, per effetto del graduale rimborso dei finanziamenti, è in grado di reimpiegare più volte le risorse assegnate.

I soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari finali, ai quali viene concessa la garanzia pubblica, sono:

  • le piccole e medie imprese, comprese le imprese artigiane, presenti sul territorio nazionale, economicamente sane e appartenenti a qualsiasi settore, ad esclusione dei settori ritenuti sensibili dall’Unione Europea;
  • i consorzi e le società consortili, costituiti tra piccole e medie imprese di cui gli articoli 17, 18, 19 e 23 della legge 5 gennaio 1991, n. 317 e le società consortili miste di cui all’articolo 27 della medesima legge;
  • i professionisti iscritti agli ordini professionali e quelli aderenti alle associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e in possesso dell’attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge.

A chi bisogna rivolgersi per ottenere la garanzia del Fondo

Per ottenere la garanzia, l’impresa dovrà rivolgersi ad una banca, un intermediario finanziario, una Società Finanziaria per l’Innovazione e lo Sviluppo (S.F.I.S.), un consorzio di garanzia collettiva fidi o un altro fondo di garanzia gestito da intermediari finanziari.

La presentazione della domanda di garanzia può essere inoltre fatta da una Società di Gestione del Risparmio (SGR), da una Società di gestione Armonizzata (SGA) e imprese di assicurazione.

AttenzioneSi precisa che i benefici derivanti dall'assistenza finanziaria in oggetto, contribuiscono alla formazione del plafond ai fini dell'eventuale godimento di altre agevolazioni (ad es. Credito Imposta Nuovi Investimenti nel Mezzoggiorno, ecc.) per cui, l'impresa beneficiaria, ne dovrà tenere considerazione nella eventuale richiesta e successivo utilizzo delle agevolazioni stesse.

Il microcredito

Per le sole operazioni di microcredito, infine, l’impresa si può rivolgere agli Operatori di microcredito.

Come si accede alla garanzia del Fondo

A seconda della natura del soggetto che si rivolge al Fondo Centrale di Garanzia esistono diverse modalità di intervento:

  • Garanzia diretta: indica la garanzia prestata dal Fondo direttamente a favore dei soggetti finanziatori. In questo caso, l’impresa che necessiti di un finanziamento può chiedere alla banca di garantire l’operazione con la garanzia pubblica. L’attivazione di questa garanzia è a rischio zero per la banca che, in caso di insolvenza dell’impresa, viene risarcita dal Fondo e, in caso di eventuale esaurimento di fondi di quest’ultimo, direttamente dallo Stato.
  • Controgaranzia: indica la garanzia prestata dal Fondo a favore dei Confidi e degli altri Fondi di Garanzia. In questo caso l’impresa si rivolge a un Confidi o ad altro fondo di garanzia che provvederanno ad inviare la domanda di controgaranzia al Fondo.
  • Cogaranzia: indica la garanzia prestata dal Fondo direttamente a favore dei soggetti finanziatori e congiuntamente ai Confidi, agli altri Fondi di Garanzia ovvero ai Fondi di garanzia istituiti nell’ambito dell’Unione Europea o da essa cofinanziati.

In Toscana, per scelta regionale, è ammesso soltanto l’intervento del fondo in controgaranzia. La stessa limitazione è stata adottata dalle Regioni Marche e Abruzzo ma soltanto per le operazioni finanziarie inferiori a, rispettivamente, 150 mila e 100 mila euro.

Il Fondo centrale di garanzia non interviene direttamente nel rapporto banca/impresa e quindi i tassi di interesse, le condizioni di rimborso, l'eventuale richiesta di garanzie aggiuntive sulla parte non coperta dal Fondo etc. sono stabiliti attraverso la libera contrattazione tra banche e imprese.

Con l’introduzione del Piano della trasparenza, però, sono state definite una serie di misure a carico del gestore e dei soggetti finanziatori al fine di migliorare il rapporto banca-confidi-impresa e massimizzare i benefici dell’intervento del Fondo a favore delle imprese, determinando, grazie alla presenza della garanzia di ultima istanza dello Stato, delle condizioni favorevoli in termini di pricing e/o di maggior volume di credito concesso.

Le novità del decreto “Cura Italia”

Sono immediatamente operativi  i provvedimenti del decreto “Cura Italia” che ampliano la dotazione del Fondo di Garanzia e semplificano le modalità di intervento, in considerazione dell’emergenza sanitaria COVID-19 .

Le piccole e medie imprese italiane possono quindi accedere da subito al credito usufruendo di una serie di misure agevolative, quali:

  • La garanzia diventa gratuita per tutte le operazioni. Si applica la percentuale massima di copertura (80% per la garanzia diretta e 90% per la riassicurazione) fino ad un importo massimo garantito di 1,5 milioni per singola impresa (al superamento di tale soglia si applicano le misure ordinarie di copertura).
  • È esclusa la valutazione dell’andamento dell’impresa.
  • Diventano ammissibili le operazioni finalizzate all’estinzione di finanziamenti (rinegoziazione finanziamenti o consolidamento di passività a breve) erogati dalla stessa banca (o gruppo bancario).
  • Viene estesa la durata della garanzia sui finanziamenti già garantiti oggetto di sospensione delle rate o della sola quota capitale da parte delle banche finanziatrici.
  • È annullato il pagamento delle commissioni per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie presentate dalla data di entrata in vigore del decreto.
  • Sono ammessi a garanzia, gratuitamente e senza valutazione, i finanziamenti a favore di persone fisiche che esercitano l’attività di impresa, arti o professioni la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 (finanziamenti inferiori a 18 mesi fino a 3.000 euro di importo).

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